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IO onlineNel processo tributario è irrilevante, ai fini della regolarità dei costi dedotti dal contribuente, la situazione fiscale del fornitore.

Lo afferma la Ctr Lombardia con sentenza 6217/2014 che fa chiarezza sul settore degli appalti privati. La sentenza è passata in giudicato, non avendo l'Agenzia delle entrate proposto ricorso per Cassazione avverso di essa.

La Commissione tributaria regionale ha interamente confermato, ampliandola, la sentenza della Ctp Milano n. 386 del 2013, appellata dall'Agenzia delle entrate. Essa statuisce che se il fornitore del contribuente su cui si appunta la verifica fiscale è risultato sconosciuto al fisco, l'Agenzia deve accertare se si tratti di persona fisica esistente evasore fiscale o di un nome di comodo, sentendo eventualmente la sua versione dei fatti. Ma nell'attuale situazione di amplissimi poteri istruttori dell'Agenzia, questa formulazione non risulta giustificata e ciò non poteva che comportare l'annullamento dell'accertamento. In sostanza, secondo i giudizi, un accertamento così strutturato è sprovvisto di fondamento probatorio in quanto il fatto che un fornitore non abbia mai presentato una dichiarazione dei redditi non può valere a disconoscere i costi della dichiarazione dei redditi del contribuente.

Ciò perché, in primo luogo, nessun imprenditore è tenuto a sapere se le persone con cui fa affari sono evasori o meno.