Featured

IO onlineDal prossimo 31 marzo fatturazione elettronica obbligatoria anche nei confronti di scuole, università, camere di commercio, aziende del servizio sanitario nazionale e autorithy indipendenti (Antitrust, Agcom, Consob ecc.).

Oltre naturalmente agli enti locali. Tutti i documenti dovranno necessariamente passare dal SdI, il sistema di interscambio dati gestito dall'Agenzia delle entrate. Le fatture cartacee non potranno essere più accettate delle p.a., né naturalmente pagate. A precisare l'ambito soggettivo dell'ultimo step della fatturazione elettronica verso la p.a. è stata ieri la circolare interpretativa n. 1/2015, emanata congiuntamente dai Dipartimenti delle finanze e della funzione pubblica.

L'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti degli enti pubblici è stato introdotto dall'articolo 1, commi 209-214 della legge n. 244/2007. Il dm n. 55 del 3 aprile 2013 ha dettato le disposizioni attuative, individuando i soggetti interessati per classi omogenee. Dal 6 dicembre 2013 tutte le amministrazioni hanno potuto avviare la sperimentazione su base volontaria, previo accordo con i rispettivi fornitori. Nei confronti delle p.a. centrali dello Stato la fattura elettronica è divenuta obbligatoria a partire dal 6 giugno 2014. Per tutte le altre amministrazioni, esclusi gli enti locali, la decorrenza era stata invece fissata in origine al 6 giugno 2015.

Tuttavia, con il dl n. 66/2014 il governo ha deciso di anticipare i tempi, fissando il termine al 31 marzo 2015 per tutti gli enti e includendo anche le autonomie locali. Poiché il dm n. 55/2013 fa riferimento all'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato predisposto annualmente dall'Istat, alcuni hanno ritenuto che la platea di applicazione dell'ulteriore ampliamento fosse composta solo dagli enti presenti nell'elenco.