E' stato pubblicato in tarda notte il DL 137/2020, approvato martedì dal CdM. Si tratta di un decreto suddiviso in tre blocchi (titoli) aventi ad oggetto misure di sostegno alle imprese, ammortizzatori sociali e lavoro, e salute e sicurezza.
In questa sede ci soffermiamo sul provvedimento più atteso e cioè sul fondo perduto spettante alle attività recentemente sospese o limitate dal DPCM 24.10.2020, previsto dall'art. 1 del DL 137/2020.
Per accedere al contributo occorre avere una partita IVA già attiva alla data del 25 ottobre. Sono esclusi i soggetti che hanno attivato la partita IVA in tale data (cioè quelli che hanno presentato la comunicazione ex art. 35 DPR 633/2020 con inizio attività, e quindi attivazione della partita IVA, dal 25.10.2020).
Il contributo spetta alla duplice condizione che:
- si eserciti, alla data del 25.10.2020, un'attività ricompresa nell'allegato al DL 137/2020 contenente l'elenco esaustivo dei codici ATECO interessati. Detto elenco potrà essere integrato dal MISE in modo da destinare il fondo ulteriore di 50 milioni di euro stanziato per finalità di ristoro per quelle attività attualmente non incluse nell'allegato al decreto;
- nel mese di aprile 2020 si possa dimostrare calo di fatturato di almeno il 33% rispetto allo stesso mese del 2019. Tale contrazione del fatturato non è richiesta per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 2019. In pratica, si ripropongono le stesse condizioni del fondo perduto ex art. 25 del DL 34/2020 ("Decreto Rilancio") a cui l'art. 1 del DL 137/2020 rinvia per quanto concerne diversi aspetti (non imponibilità ai fini delle imposte dirette e IRAP, responsabilità penale in caso di indebita percezione ecc.).
Per i soggetti che hanno già percepito il contributo previsto dal Decreto Rilancio, non è richiesta la presentazione di ulteriore istanza, essendo invece previsto l'accredito diretto da parte di Agenzia dell'Entrate sull'IBAN in precedenza indicato. L'ammontare del contributo si determina applicando i coefficienti stabiliti per ogni ATECO che sono indicati nell'allegato al decreto. Cosi, ad esempio, ad un bar senza cucina (codice ATECO 563000) che aveva percepito un contributo pari a euro 2.000, spetteranno ulteriori euro 3.000 in quanto il coefficiente previsto in tal caso è del 150%.
Si riportano di seguito i codice ateco interessati:
493210 Trasporto con taxi 100%
493220 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente 100%
561011 Ristorazione con somministrazione 200%
561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 200%
561030 Gelaterie e pasticcerie 150%
561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150%
561042 Ristorazione ambulante 200%
562100 Catering per eventi, banqueting 200%
563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina 150%