A cura del nostro consulente Mario Grimaldi
IL LICENZIAMENTO AL TEMPO DEL “COVID-19”
Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto-legge, noto col nome di “Decreto rilancio”.
Si interviene con molte proroghe agli interventi del decreto Cura Italia . Riguardo ad esempio i licenziamenti all'articolo 41 del DL 18 2020 si prevedeva il divieto per 60 giorni (dalla data di pubblicazione del decreto, 17 marzo, e fino al 16 maggio 2020) di:
- procedure di individuazione dei lavoratori da mettere in mobilità,
- di licenziamenti collettivi,
- sono sospese nel medesimo periodo anche le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 (data di proclamazione dello stato di emergenza nazionale).
Inoltre il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. Restano possibili invece i licenziamenti per giusta causa ovvero per motivi disciplinari.Nel nuovo decreto lo stop viene prorogato per ulteriori 3 mesi quindi fino al 16 agosto 2020. Nello stesso periodo restano ancora sospese eventuali procedure iniziate dopo il 23 febbraio 2020. Inoltre viene aggiunta anche, per il datore di lavoro, la possibilità di revoca dei licenziamenti effettuati tra il 23 febbraio e il 17 marzo per giustificato motivo oggettivo, purché contestualmente egli richieda per il dipendente un trattamento di cassa integrazione in deroga, a partire dalla data di efficacia del provvedimento . In questo modo i rapporti di lavoro vengono ripristinati senza alcun onere o sanzione per i datori di lavoro.